statuto

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Con la denominazione di “La Fortezza” è liberamente costituita, ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione ludica culturale che sarà regolata dagli articoli che seguono. L’Associazione si riserva l’utilizzo del nome e del relativo marchio e nessuno dei soci può utilizzarli per scopi personali.

ART. 2 – SEDE

La sede dell’Associazione sarà ubicata a Fondi (LT), ai soli fini della registrazione del presente atto si indica l’indirizzo della sede legale in via degli Osci, 25, la semplice modifica di tale indirizzo all’interno dello stesso comune non costituisce modifica del presente statuto pertanto non è soggetto alle norme delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

ART. 3 – DURATA

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata tacitamente.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

L’Associazione culturale La Fortezza è apartitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro. Potrà svolgere attività commerciale in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

Scopo dell’Associazione ludica culturale La Fortezza è la promozione del gioco intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme (fantasy game come il fantacalcio ed altri, giochi in scatola come risiko ed altri, giochi di carte come magic ed altri, giochi di ruolo, giochi in miniature, giochi di strategia, videogiochi, attività sportive, ricreative e culturali varie), concepite sia come strumento di formazione e arricchimento umano e culturale, che come momento d’incontro e interazione.

L’Associazione si prefigge anche gli scopi di riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione delle attività ludiche (siano essi privati, enti, aziende, o altre associazioni) e di studiare, organizzare, promuovere e propagandare attività ricreative, manifestazioni, tornei, eventi culturali, musicali e sportivi.

L’Associazione inoltre, sfruttando la sua struttura di contatti, vuole fungere da “palcoscenico” per ogni suo associato che ha il desiderio di manifestare le proprie capacità e il proprio talento.

L’associazione pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d’espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.

ART. 5 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

L’Associazione culturale La Fortezza intende promuovere varie attività, e in particolare:

– Organizzare tornei a scopo sociale e ludico per coinvolgere persone nell’associazione (a tale scopo l’associazione potrà mettere in palio per i propri associati premi in beni o servizi che sono offerti da sponsor o acquistati dall’associazione stessa).

– Organizzare eventi, incontri, conferenze, tavole rotonde e corsi di formazione a scopo informativo sulle realtà ludiche esistenti;

– Fornire assistenza tecnica ai giocatori o chi fosse interessato all’associazione e al mondo ludico;

– Avviare attività editoriale tramite la gestione di un sito internet e pubblicazioni varie;

– Organizzare attività culturali, musicali, sociali e ricreative varie;

– Avanzare proposte agli Enti Pubblici ed altre Associazioni stipulando convenzioni e richiedendo contributi per le attività svolte;

– Partecipare a consorzi per la gestione di iniziative culturali;

– Partecipare ed assumere quote sociali di altre associazioni, società, A.T.I., enti per il raggiungimento del proprio scopo sociale;

– Partecipare a bandi pubblici, progetti cofinanziati da enti pubblici e/o privati,

– Ricercare sponsorizzazioni utilizzando le normative vigenti che regolano la materia;

– Informare e propagandare le proprie attività attraverso pubblicazioni, affissioni, volantinaggio e canali telematici;

– Acquistare beni occorrenti allo svolgimento della propria attività ivi compresi i beni immobili.

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Art.4, gli organi direttivi dell’Associazione potranno adottare ogni iniziativa ritenuta idonea purché non in contrasto con le finalità dell’Art. 4 stesso, tra le quali quella di avvalersi di personale esperto esterno o interno all’associazione stessa.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un’unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ART. 6 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Lo status di socio implica il pagamento della quota associativa annuale da versare presso la sede dell’associazione o in maniera telematica attraverso il sito internet. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente. Possono far parte dell’Associazione La Fortezza tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e che condividano gli scopi associativi. I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso di almeno un genitore esercente la patria potestà e comunque in tutte le attività in cui non sono specificatamente sotto controllo devono venire accompagnati da un maggiorenne loro responsabile e non godono del diritto di voto in Assemblea. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio avrà diritto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata in nome e per conto dell’Associazione. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e anche a titolo gratuito dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci dell’Associazione si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, siano essi persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, Associazioni culturali, etc. Hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ed alle cariche sociali e possono fruire completamente la struttura e i servizi associativi. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale “ordinaria”. Nel caso in cui i soci non siano persone ma Enti, Istituti, Società, etc, il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari di quello degli altri soci ordinari.

Soci onorari o benemeriti: le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o umani. Se la nomina a socio onorario è volontà dell’Assemblea o del Presidente, per meriti particolari o speciali, s’intende valida per socio a vita ed è gratuita. Il socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non è eleggibile nel Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori: sono persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’Art. 4, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo una quota associativa annuale “ridotta” sono interessati alle attività ludico/culturali ma disinteressati alla vita associativa e amministrativa. In questo caso al socio sostenitore verranno riconosciuti benefici diversi dal socio ordinario: ovvero non avrà diritto di voto in Assemblea, né la possibilità di essere eletto nel Consiglio Direttivo, né la possibilità di fruizione completa della struttura dell’Associazione e delle sue attività.

ART. 7 – AMMISSIONE, RECESSO, ESPULSIONE E DIMISSIONI DEI SOCI.

AMMISSIONE. Per l’assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta o telematica (modulo elettronico sul sito dell’Associazione) che sarà deliberata insindacabilmente dal Consiglio entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il pagamento della quota annuale, potrà anche essere effettuata all’atto dell’iscrizione a tornei o manifestazioni organizzati dell’associazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di negare l’ammissione a socio a suo insindacabile giudizio. Il richiedente acquisterà la qualifica d’associato al momento del rilascio della tessera sociale che potrà avvenire anche per via telematica (email). La qualità del socio si perde per provvedimento di esclusione, per recesso volontario, per mancato versamento della quota (morosità).

RECESSO. Il socio può recedere dall’Associazione, prima della scadenza annuale, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno in corso.  Il recesso dall’Associazione avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento e non dà diritto al rimborso della quota associativa eventualmente già versata. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

ESPULSIONE. L’espulsione è pronunciata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con motivato parere qualora il socio:

– abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l’ammissione;

– arrechi disturbo, molestia o turbativa all’armonioso svolgimento dell’attività sociale;

– abbia posto in essere attività contraria agli scopi associativi od arrechi grave danno al decoro dell’Associazione o che abbia danneggiato materialmente e moralmente l’Associazione;

– quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

– quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell’eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell’Associazione;

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l’esclusione sono comunicati all’interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

DIMISSIONI. Le dimissioni sono da presentare per iscritto e hanno validità dalla data di ricezione delle dimissioni, sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell’Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti ovvero abbia assunto obbligazioni in nome e per conto dell’associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti:

– ad accettare nel rispetto pieno e incondizionato le finalità perseguite dall’Associazione;

– ad agire sempre nell’interesse dell’Associazione medesima, adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari;

– all’osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere adottate dai competenti organi dell’Associazione;

– a frequentare l’Associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

– a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all’armonioso svolgimento delle attività sociali e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;

– al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività, dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:

– delle quote sociali;

– delle oblazioni volontarie dei soci;

– dei contributi straordinari decisi dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;

– di eventuali contributi elargiti da enti pubblici o da privati;

– di eventuali proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;

– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

– di introiti derivanti da convenzioni;

– di sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;

– di corrispettivi derivati da attività commerciali o professionali eventualmente svolte nell’ottica del conseguimento delle finalità istituzionali;

– di beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all’Associazione;

– di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Tutte le forme di entrate monetarie dell’associazione costituiscono il fondo comune di cui all’articolo 37 del Codice Civile.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali si applicano le norme di cui all’articolo 38 del Codice Civile.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:

– il Presidente;

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo le attività sociali. Dell’esecuzione di ogni suo atto, il Presidente dà notizia al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L’incarico di Presidente di regola è retribuito, tuttavia potrà anche essere a titolo gratuito con il solo rimborso di tutte le spese documentate e del chilometraggio auto/moto secondo tariffe A.C.I..

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

– cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

– assume diritti ed obblighi per conto dell’Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;

– delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze ad uno o più membri del Consiglio Direttivo;

  • stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’Associazione, sottoponendole poi all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  • sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

– sovrintende e controlla l’operato del Consiglio Direttivo stesso;

– esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto;

– dispone dei fondi sociali, apre, movimenta, ed estingue i conti correnti bancari e/o postali;

– sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione;

– predispone il bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendolo al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

– ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche i non soci, a svolgere funzioni particolari.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono ammessi in Assemblea esclusivamente i soci “fondatori” e “ordinari” maggiorenni, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori ed ordinari e viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno mediante avviso affisso nei locali della Sede e mediante qualunque mezzo ritenuto idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell’Assemblea stessa, indicandone il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto. La richiesta va indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’Assemblea.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

– discutere e approvare il rendiconto finanziario dell’Associazione;

– approvare i regolamenti interni;

– trattare tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dello statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

– proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

– deliberare sui rimborsi spese e/o sui metodi di attribuzione dei compensi ai membri del consiglio direttivo;

– approvare il programma annuale dell’Associazione;

– eleggere 1/4 dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare:

– in prima convocazione quando è presente (fisicamente) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

– in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, espressi normalmente con voto palese, o quando l’Assemblea ritenga opportuno che vengano espresse con voto segreto.

Ogni socio, fatta eccezione per i casi dell’Art. 6, ha diritto di esprimere un solo voto e non è ammessa delega. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. La richiesta va indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno che si vuole venga discusso dall’Assemblea.

La data, la località e l’ordine del giorno dell’Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

– le modifiche all’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione (con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);

– lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori (col voto favorevole di 4/5 dei soci).

L’ Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per deliberare sulle modifiche allo statuto è indispensabile il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l’assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all’ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque), deliberando validamente a maggioranza semplice.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Le Assemblee, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono sempre presieduta dal Presidente dell’Associazione (ovvero il Presidente del Consiglio Direttivo), o in sua mancanza da un membro del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto delega del Presidente, o in mancanza di questo dal socio fondatore più anziano presente, o in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea e il diritto ad intervenire.

Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione del Presidente dell’Assemblea e salvo quanto previsto eventualmente nel regolamento di attuazione.

Le discussioni e le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. Ogni socio “fondatore” ed “ordinario” ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 membri scelti per 3/4 tra i soci fondatori ed il restante 1/4 eletto dall’Assemblea dei soci scelti tra i soli associati. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai soli soci “fondatori”, mentre al loro rinnovo si applicherà il presente articolo.

Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Le somme di denaro incassate dovranno essere da lui versate presso l’Istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. È autorizzato a tenere nelle sue mani una somma fissata dal Consiglio per eventuali pagamenti urgenti.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro, Inoltre tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Compila il bilancio preventivo e consuntivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame all’approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell’iscrizione di nuovi associati con la collaborazione del vice presidente. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione

Il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 7 (sette) anni e sono rieleggibili. L’ingiustificata assenza di un membro del Consiglio Direttivo a più di 3 (tre) riunioni annue dello stesso comporta l’immediata decadenza del membro dalla carica, in questo caso, il membro decaduto non è rieleggibile.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Nel caso di dimissioni, scadenza, decadenza o impedimento definitivo di uno dei consiglieri, si provvederà mediante istituto della cooptazione al reintegro di un socio ritenuto adeguato alla sostituzione anche tra i non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– convocare l’assemblea generale fissandone le modalità di svolgimento;

– disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

– curare strettamente il perseguimento dello scopo sociale, l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

– provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

– redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei soci, oltre al rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale;

– amministrare il patrimonio sociale;

– predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;

– deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall’Assemblea dei soci;

– curare ed ispirare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;

– pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione esterni ed interni di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale (responsabili di gestione delle sedi operative, consulenti esterni, etc);

– decidere in merito all’apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’Associazione;

– adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;

– assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’Associazione;

– dichiarare la decadenza dall’incarico dei consiglieri che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle riunioni dell’organo, salvo casi di eccezionale comprovata indisponibilità, o che non abbiano assolto per due volte consecutive eventuali incarichi loro affidati nei termini assegnati;

– esaminare e deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare la quota sociale annuale e ogni altro contributo dovuto dagli associati fissandone annualmente le relative scadenze;

– stabilire le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;

– nominare e revocare dirigenti, funzionari ed impiegati ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale;

– conferire e revocare procure;

– nominare e revocare consulenti anche esterni alla Associazione;

– stabilire il compenso spettante eventualmente ai propri membri sulla base delle disposizioni dell’assemblea dei soci;

– emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’Associazione;

– giudicare sulle controversie tra gli associati;

– cooptare i membri dell’eventuale Comitato Tecnico, anche tra i non associati;

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri; in quest’ultimo caso, dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni. La convocazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo atto allo scopo, tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo firmano la corrispondenza corrente e svolgono ogni altro incarico che di volta in volta gli venga affidato dal Presidente e che lo statuto riconosca loro. Sono responsabili della consistenza di cassa e banca e devono rendicontare mensilmente al Presidente le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART. 16 ­ SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell’Associazione tutto il patrimonio della stessa, dimessa ogni passività e definito ogni sospeso, sarà devoluto ad Enti   ed Associazioni con la medesima finalità secondo le delibere dell’Assemblea Generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamentazioni dello Stato in materia specifica.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti associativi e si rinvia alle norme del Codice Civile e alle Leggi Speciali in materia di associazioni e consorzi.

ART. 18 – DISPOSIZIONI GENERALI

I regolamenti hanno la stessa efficacia delle norme statuarie. Gli stessi sono quindi obbligati e vincolanti sia per gli associati, sia per gli organi associativi, fino a loro revoca o modifica da deliberarsi sempre da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi, fra componenti degli organi medesimi (compresi fra di essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione), relativamente all’interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti, dovrà essere regolata da un organismo di mediazione individuato di comune accordo dai membri del Consiglio Direttivo.

Il presente statuto, così come le successive variazioni, entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dei soci fondatori.

Fondi (LT) il 15/06/2016.